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Allo scopo di constatare le condizioni dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti negli Stati membri della Comunita' economica europea dai quali vengono inviate in Italia carni fresche, il Ministro per la sanita' puo' disporre l'invio di funzionari veterinari in detti Stati, con il benestare dei rispettivi Governi.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
