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L'introduzione in Italia delle carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, sara' consentita alla condizione che dette carni rispondano alle stesse garanzie previste per la spedizione delle medesime dall'Italia verso gli altri Stati membri. Le carni devono essere presentate al confine munite del bollo previsto al capitolo IX dell'allegato I, con le opportune variazioni riguardanti il Paese di origine e le sigle della Comunita' (CEE, EWG, EEG) ed accompagnate da certificato sanitario conforme all'allegato II e redatto in lingua italiana. Le carni che siano trovate rispondenti alle norme della presente legge sono avviate, a destinazione senza alcun'altra formalita'. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sui certificati sanitari. Sino alla prima destinazione, le carni sono accompagnate dal medesimo certificato sanitario rilasciato alla origine, che, pertanto, e' a tale scopo totalmente equiparato ai certificati previsti dagli articoli 40 e 42 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Qualora una partita presentata al confine con un unico certificato debba essere suddivisa per diverse destinazioni, il veterinario di confine rilascia per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale mediante il modello di cui all'allegato II.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
