Art. 7
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Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'articolo 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonche' i criteri in esso previsti. Al medesimo personale e' estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente articolo 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008
