Art. 8
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La spesa per il premio di produzione di cui all'articolo 2 della legge 1 agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni. Per l'anno 1985 la spesa per il premio di produzione non potra' superare l'importo di lire 64.800 milioni. Per ciascuno degli anni successivi il predetto importo di lire 64.800 milioni potra' essere aumentato in funzione delle variazioni che, rispetto al 1984, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008
