Art. 18
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Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero e' dovuta la tassa di lire 1.000 per anno o frazione di anno di validita' oltre al rimborso del costo del libretto. Il costo del libretto e' determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro. Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li accompagnino non e' dovuta alcuna tassa. All'estero la tassa e' riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 24 giugno 2014
