Norme sui passaporti
Art. 19
Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
- a)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11));
- b)dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
- c)dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d)dagli indigenti. Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito. Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
