Art. 4
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I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti ((dall'articolo 3)) sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo ((34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis)).
Testo in vigore dal 14 giugno 2023 al 11 agosto 2023
