Art. 3-bis
Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalita' e avuto riguardo alla ((normativa dell'Unione europea)) e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilita' genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi e' concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando e' pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE. Il ricorso puo' essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilita' genitoriale. ((Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2)).
Testo vigente dal 11 agosto 2023
