Art. 9 — COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11
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Il Ministro per gli affari esteri puo' con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori. Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:
- a)per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
- b)per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;
- c)quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi. L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026
