Norme sui passaporti

Art. 9 — COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per gli affari esteri puo' con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori. Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:

  • a)per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
  • b)per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;
  • c)quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi. L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art9 · fonte del testo