Art. 18 — Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati
Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono piu' due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente. Il collegio di accusa puo' nominare tra i suoi componenti uno o piu' commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio.
Testo vigente dal 13 febbraio 1962
