Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 18 — Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati

Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono piu' due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente. Il collegio di accusa puo' nominare tra i suoi componenti uno o piu' commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/1983

    Questione inammissibile
    31 maggio 1983

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, e degli artt. 17,18 e 26 del relativo regolamento parlamentare, in riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 legge cost. n. 1 dell'11 marzo 1953, sollevata dal Pretore di Genova con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, in…

    Art. 90 cost. · Art. 96 cost. · Art. 4 Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Art. 17 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art18 · fonte su Normattiva