Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 19 — Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio
Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento e' riunito per provvedervi entro dieci giorni.
Testo vigente dal 13 febbraio 1962
