Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 25 — Astensione e ricusazione dei giudici

Prima dell'inizio delle formalita' di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata, dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa. Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la riduzione si riferisce.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art25 · fonte su Normattiva