Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 26 — Composizione dei Collegio giudicante

Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non puo' partecipare alle udienze successive. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati interventi a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio. I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/1983

    Questione inammissibile
    31 maggio 1983

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, e degli artt. 17,18 e 26 del relativo regolamento parlamentare, in riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 legge cost. n. 1 dell'11 marzo 1953, sollevata dal Pretore di Genova con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, in…

    Art. 90 cost. · Art. 96 cost. · Art. 4 Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Art. 17 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art26 · fonte su Normattiva