Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 24 — Fissazione della data del dibattimento

Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati, il decreto e' notificato all'accusato al suo difensore.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art24 · fonte su Normattiva