Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 24 — Fissazione della data del dibattimento
Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati, il decreto e' notificato all'accusato al suo difensore.
Testo vigente dal 13 febbraio 1962
