Come la Corte ha già avuto modo di affermare, il tema del quesito sottoposto agli elettori non è tanto formato dalla serie di singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che da esse si ricava. Di conseguenza, solo ove l'intenzione del legislatore, obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte, si dimostra fondamentalmente diversa, nel senso che i principi ispiratori sono mutati rispetto alla precedente disciplina della materia, potrà essere ritenuto legittimo il blocco delle operazioni referendarie. Se invece l'intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica nel senso che la nuova disciplina, contestuale alla abrogazione della precedente, non modifica ne' i principi ispiratori della precedente, ne' i contenuti dei singoli precetti, la richiesta referendaria non può essere bloccata perché diversamente la sovranità popolare (da essa attivata) verrebbe ridotta a mera apparenza. Di conseguenza, poiché l'unica soluzione possibile in tale ipotesi - la consultazione popolare non potendo più avere formalmente ad oggetto (ved. massima precedente) le disposizioni abrogate - è che il referendum si trasferisca dalla legislazione precedente alla successiva, l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui non prevede che ciò avvenga, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 75 Cost., all'Ufficio centrale per il referendum spettando quindi di valutare, nei singoli casi, sentiti i promotori della richiesta, se, in seguito alla legge di abrogazione, sussistono le condizioni di tale trasferimento, e alla Corte costituzionale, inoltre, spettando di verificare se, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi così assoggettati a referendum, sussistano eventuali ragioni di inammissibilità. - S. n. 16/1978.
Art. 39 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo