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Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno piu' corso.

Testo in vigore dal 15 giugno 1970 al 20 maggio 1978

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/1978

    Ha colpito questo articolo
    17 maggio 1978

    Come la Corte ha già avuto modo di affermare, il tema del quesito sottoposto agli elettori non è tanto formato dalla serie di singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che da esse si ricava. Di conseguenza, solo ove l'intenzione del legislatore, obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte, si dimostra fondamentalmente diversa, nel senso che i principi ispiratori sono mutati rispetto alla precedente disciplina della materia, potrà essere ritenuto legittimo il blocco delle operazioni referendarie. Se invece l'intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica nel senso che la nuova disciplina, contestuale alla abrogazione della precedente, non modifica ne' i principi ispiratori della precedente, ne' i contenuti dei singoli precetti, la richiesta referendaria non può essere bloccata perché diversamente la sovranità popolare (da essa attivata) verrebbe ridotta a mera apparenza. Di conseguenza, poiché l'unica soluzione possibile in tale ipotesi - la consultazione popolare non potendo più avere formalmente ad oggetto (ved. massima precedente) le disposizioni abrogate - è che il referendum si trasferisca dalla legislazione precedente alla successiva, l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui non prevede che ciò avvenga, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 75 Cost., all'Ufficio centrale per il referendum spettando quindi di valutare, nei singoli casi, sentiti i promotori della richiesta, se, in seguito alla legge di abrogazione, sussistono le condizioni di tale trasferimento, e alla Corte costituzionale, inoltre, spettando di verificare se, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi così assoggettati a referendum, sussistano eventuali ragioni di inammissibilità. - S. n. 16/1978.

    Art. 39 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

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  • Ordinanza n. 44/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 75 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 l. 25 maggio 1970 n. 352, nella parte in cui prevede che il blocco delle operazioni referendarie si produca anche quando la sopravvenuta norma abrogativa sia accompagnata dalla emanazione di altra normativa che regoli la stessa materia apportando solo innovazioni formali o di dettaglio, senza modificare ne' i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, ne' i principi ispiratori della complessiva disciplina sottoposta a referendum (questione sollevata di ufficio dalla Corte costituzionale nel corso del giudizio per conflitto di attribuzione tra Comitato promotore per il referendum e Ufficio centrale presso la Corte di cassazione). - cfr. O. n. 17/78.

    Art. 75 cost. · Art. 1 Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale · Art. 39 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 5 Disposizioni in materia di ordine pubblico

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art39 · fonte su Normattiva