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Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico e' concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero. Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio e' corrisposto fino al compimento del ventunesimo anno di eta' per i maschi e fino al trentesimo anno di eta' per le femmine. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1971, N. 404 COME MODIFICATA DALLA L. 31 MARZO 1980, N. 126)). Il sussidio in favore dei figli a carico e' corrisposto indipendentemente dai limiti di eta' nei casi di invalidita' permanente accertata nei modi di legge.
Testo in vigore dal 27 aprile 1980 al 8 marzo 1986
