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Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico e' concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 GENNAIO 1986, N. 31)). COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1971, N. 404 COME MODIFICATA DALLA L. 31 MARZO 1980, N. 126. Il sussidio in favore dei figli a carico e' corrisposto indipendentemente dai limiti di eta' nei casi di invalidita' permanente accertata nei modi di legge.
Testo in vigore dal 8 marzo 1986 al 22 dicembre 2008
