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La misura del sussidio e' stabilita in: lire 400 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio con familiari a carico; lire 700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio senza familiari a carico; lire 350 giornaliere per ogni familiare a carico. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 aprile 1964, n. 308
1con decorrenza dal 1 luglio 1963
La L. 26 aprile 1964, n. 308 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921 a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilito in: lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico".
Testo in vigore dal 10 giugno 1964 al 29 luglio 1967
