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La misura del sussidio e' stabilita in: lire 400 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio con familiari a carico; lire 700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio senza familiari a carico; lire 350 giornaliere per ogni familiare a carico. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 aprile 1964, n. 308
1con decorrenza dal 1 luglio 1963
La L. 26 aprile 1964, n. 308 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921 a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilito in: lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico".
L. 27 giugno 1967, n. 533
2con decorrenza dal 10 luglio 1966
La L. 27 giugno 1967, n. 533, nel modificare l'art. 1 della L. 26 aprile 1964, n. 308 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 10 luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilita in: lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico".
Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 22 dicembre 2008
