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La misura del sussidio e' stabilita in: lire 400 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio con familiari a carico; lire 700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio senza familiari a carico; lire 350 giornaliere per ogni familiare a carico. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1964, n. 308

1

con decorrenza dal 1 luglio 1963

La L. 26 aprile 1964, n. 308 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921 a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilito in: lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico".

L. 27 giugno 1967, n. 533

2

con decorrenza dal 10 luglio 1966

La L. 27 giugno 1967, n. 533, nel modificare l'art. 1 della L. 26 aprile 1964, n. 308 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 10 luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilita in: lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico".

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1964 al 29 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1967, n. 533

    La L. 27 giugno 1967, n. 533, nel modificare l'art. 1 della L. 26 aprile 1964, n. 308 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 10 luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilita in: lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-06;921~art2 · fonte del testo