Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici
Art. 2
I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.
Testo vigente dal 11 aprile 1959
