E' ripristinata la facolta' di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio. Il Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.

Testo vigente dal 28 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-30;374~art1 · fonte del testo