L'espropriazione e' disposta dal prefetto della Provincia. Essa impone l'obbligo da parte degli esproprianti e dei loro successori a titolo universale o particolare di mantenere la destinazione dell'immobile a teatro per almeno cinquanta anni. Il Ministro per la cultura popolare puo' disporre che le opere fatte in contravvenzione a questo divieto siano distrutte e che sia rimesso l'immobile nel pristino stato, facendo eseguire gli ordini relativi a spese del contravventore.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art13 · fonte del testo