[1]Chi abbia la comproprieta' del teatro per una parte costituente almeno la meta' del suo valore, previa autorizzazione del Ministro per la cultura popolare, che ha valore di dichiarazione di pubblica utilita', puo' chiedere l'espropriazione della parte spettante agli altri condomini.

[2]L'espropriazione di cui sopra puo' essere chiesta da uno o piu' condomini che rappresentino almeno un terzo del valore del teatro quando, per esigenze di pubblico interesse, sia riconosciuta l'utilita' di eseguire notevoli lavori di ricostruzione, di trasformazione o di ampliamento del teatro e gli altri condomini si rifiutino di concorrere nella spesa relativa.

[3]Il Ministro per la cultura popolare, in ogni caso, prima di concedere l'autorizzazione deve sentire gli altri condomini interessati.

[4]Nel caso previsto dal secondo comma, qualora il Ministro per la cultura popolare riconosca che i lavori siano urgenti ed indifferibili, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, puo' disporre l'occupazione dell'immobile espropriando, prefiggendo un termine per l'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art12 · fonte del testo