[1]Per la procedura di espropriazione e per la liquidazione delle indennita' spettanti ai condomini espropriati si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359; possono tuttavia essere abbreviati i termini, con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

[2]Qualora nel teatro esistano diritti di palco che siano compresi nell'espropriazione, l'indennita' relativa sara' liquidata coi criteri di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art14 · fonte del testo