[1]Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, il proprietario di un teatro, o chi ne abbia la comproprieta' per una parte costituente almeno un terzo del suo valore, previa autorizzazione del Ministro per la cultura popolare, puo' chiedere l'espropriazione per causa di pubblica utilita' dei palchi, coi relativi accessori, formanti oggetto di proprieta' separata.

[2]Il Ministro, prima di concedere l'autorizzazione, deve sentire gli altri condomini interessati.

[3]L'espropriazione e' disposta dal prefetto della Provincia; essa importa il divieto da parte degli esproprianti e dei loro successori a titolo universale o particolare di alienare separatamente i palchi espropriati. Ogni pattuizione contraria a questo divieto e' nulla.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art15 · fonte del testo