[1]Il proprietario dell'edificio destinato a teatro non puo' eseguire innovazioni dirette all'uso piu' comodo e redditizio del teatro senza l'autorizzazione del Ministro per la cultura popolare ed, ove occorra, l'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 158 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62.

[2]Qualora il teatro appartenga a piu' proprietari la facolta' di innovazione spetta alla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote e contro le deliberazioni della maggioranza e' dato ricorso al Ministro per la cultura popolare, la cui decisione e' definitiva.

[3]In ogni caso i titolari del diritto di palco sono tenuti a concorrere alla spesa occorrente per le innovazioni secondo le norme degli articoli seguenti.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art5 · fonte del testo