[1]La domanda di espropriazione dev'essere corredata dalla autorizzazione ministeriale prescritta nell'art. 15, dall'elenco dei palchi e degli altri eventuali diritti da espropriare e del prezzo offerto per la espropriazione.
[2]Qualora l'espropriazione sia promossa da una parte dei comproprietari del teatro, la domanda dev'essere notificata agli altri partecipanti al condominio, i quali hanno facolta' di assistere alla procedura di esproprio e conservano il diritto di associarsi alla richiesta di espropriazione fino alla scadenza del termine fissato per il deposito dell'indennita'.
[3]Il Prefetto, esaminata la regolarita' della domanda, dispone che, in contraddittorio fra l'espropriante e gli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza dei palchi, dei locali annessi e degli altri diritti che formano oggetto della domanda di espropriazione.
[4]In base alla risultanza dello stato di consistenza, alle deduzioni delle parti od ai criteri di valutazione fissati negli articoli 16 e 17, sentito ove occorra un tecnico scelto negli albi professionali, il Prefetto determina la somma da corrispondersi quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni palco e per le altre cose che vi siano connesse, a tacitazione anche dei diritti reali che possono sussistere sul palco medesimo e sugli accessori e ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, fissando il termine per l'adempimento.
Testo vigente dal 20 settembre 1939
