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In relazione, ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'articolo 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 17 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art15 · fonte su Normattiva