Ai fini della determinazione della qualita' media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'articolo 11, ne' di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualita' dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 8, ma sara' stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato articolo 11 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art9 · fonte su Normattiva