Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Art. 13 — Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista

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E' autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale, per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione nazionale. Il contributo e' concesso anche per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria. Il contributo e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del 20 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed e' erogato su domanda dei soggetti interessati sulla base delle norme e secondo i criteri di priorita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la concessione del contributo e' richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate. Nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sara' effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantita' di energia primaria risparmiata, per ogni unita' di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico anche in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole. Per l'attuazione di tale piano, che dovra' avere durata non inferiore a due anni, e' prevista la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Testo in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991

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