Art. 8 — Rilascio delle autorizzazioni specifiche
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Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del commercio con l'estero puo' rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato puo' rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con l'estero, al CISD che, entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), adotta la decisione definitiva. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. La riconsegna al proprietario di prodotti gia' esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non e' soggetta a nuova autorizzazione ma deve essere comunicata al Ministro del commercio con l'estero, precisando il riferimento alla autorizzazione originaria. Nel caso di manutenzioni o riparazioni che modifichino l'uso finale dei prodotti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e' necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure ed i princi'pi stabiliti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997
