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[1]All'esame potranno chiedere di partecipare, limitatamente alle prove di stenografia e di diritto tavolare, i funzionari di cancelleria e segreteria e gli aiutanti gia' in servizio, ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista.

[2]Per l'ammissione e' sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali di ciascun concorso.

[3]L'esame si intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;827~art10 · fonte del testo