Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' prorogata, per un quinquennio dalle rispettive scadenze, la facolta' concessa al Ministro per la grazia e giustizia dal R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, di disporre l'applicazione di pretori e pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, e quella concessa dal R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1903, di conferire in anticipo le funzioni giurisdizionali agli uditori di tribunale, con le modalita' stabilite nell'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo.

[2]E' altresi', prorogata per lo stesso periodo la facolta' concessa ai primi presidenti delle Corti di appello del Regno di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re nei rispettivi distretti, con le modalita' di cui all'articolo 2 del predetto R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;827~art3 · fonte del testo