Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi ((di categoria)) di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
