Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art23 · fonte su Normattiva