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I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'articolo 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'articolo 7. ((I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1 marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge)). I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882. ((I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati: caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi; caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi; sergente: due anni e sei mesi)). ((I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianita' al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P))).
Testo in vigore dal 28 giugno 1986 al 5 aprile 2000
