In relazione a quanto previsto dall'art. 5, lettera, d) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione. L'obbligo dei deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la penalita' prevista dai successivo art. 75, terzo comma.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art14 · fonte del testo