I contributi di cui al primo comma; punti 1) e 2) dell'art. 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti. Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:

  • 1)relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennita' particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennita' di rischio, indennita' di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale. Rimangono pure escluse le speciali indennita' corrisposte pro tempore per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione. Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresi' l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese. Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, sempreche' tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro. ((Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo));
  • 2)relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dell'art. 10: tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita' ai sensi dell'art. 2121 del Codice civile.

Testo vigente dal 1 settembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 6 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro. Qualora la retribuzione tolto: annua ragguagliata a aggiunto: corrisposta nel mese risulti inferiore a tolto: L. 20.000, aggiunto: lire 40.000 il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art13 · fonte del testo