Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dello art. 2 e' commisurato:

  • 1)per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidita' permanente, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita' dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con la aggiunta di dieci mensilita' di retribuzione, a titolo di integrazione. Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non puo' superare l'importo di trenta mensilita', salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidita' non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennita' di anzianita' superiore. Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilita'. Qualora i figli minori siano piu' di uno, oltre l'integrazione predetta e' dovuta una ulteriore mensilita' per ogni figlio minore oltre il primo. Il capitale complessivo non puo' tuttavia superare lo importo di 35 mensilita', salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennita' di anzianita' di importo superiore. Le integrazioni previste del presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di eta'. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potra' eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo delle indennita' di anzianita' che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di eta'. Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennita' di anzianita' si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilita' di retribuzione per ogni anno di servizio; ((2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita')).

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 7 parole tolte, 3 parole aggiunte.

2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare tolto: delle indennita' di anzianita' in quanto dovuta aggiunto: dell'indennita' di anzianita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art41 · fonte del testo