Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le somme aggiuntive previste da detto articolo per i casi di ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi non sono dovute dalle aziende quando, per effetto dell'applicazione della norma di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 della presente legge, le aziende stesse vengono a versare complessivamente somme d'importo superiore a quelle risultanti dall'applicazione del predetto art. 23. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui allo art. 14 ed all'art. 73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito dei contratti collettivi presso il Fondo, si applica l'ammenda prevista al terzo comma del citato art. 23, nella misura stabilita dal Comitato speciale di cui all'art. 4. Nelle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti allo Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art75 · fonte del testo