I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa. L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali lo obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art73 · fonte del testo