Testo vigente dal 1 settembre 1971
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Richiamate nel testo
Gli articoli che questa norma nomina.
Rinviano a questo articolo
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
- Art. 68 Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- Art. 67 Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- Art. 9 Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Sullo stesso tema
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
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- Art. 2 Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- Art. 32 Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- Art. 4 Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- Art. 39 Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- Art. 3 Indennita' a favore dei magistrati promossi al terzo grado
Versioni nel tempo
2 versioni dal 1958
Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 197 parole tolte, 34 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai superstiti indicati nell'articolo precedente viene liquidata dal Fondo una pensione annua complessiva di riversibilita' o indiretta, in ragione delle seguenti aliquote della pensione annua complessiva diretta liquidata all'iscritto o che sarebbe spettata allo stesso a norma della presente legge:
tolto: 1) al coniuge, il 50 per cento;
tolto: 2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, il trattamento globale di riversibilita' o indiretto e' calcolato secondo l'aliquota del 30 per cento per ciascun figlio, con il minimo del 50 per cento ove superstite sia un figlio soltanto. Il trattamento complessivo per i genitori e' stabilito nell'aliquota del 15 per cento per ciascuno. Il trattamento complessivo per i superstiti non puo' essere in ogni caso di importo superiore a quello della pensione diretta. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto che sarebbe spettato allo iscritto in caso di invalidita'. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedentiaggiunto: LA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587 HA DISPOSTO (CON L'ART. 9) CHE, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1969, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 34 DELLA LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art35 · fonte del testo
