((Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennita' una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione. Qualora manchi il coniuge, l'indennita' di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni o, se di eta' superiore, permanentemente inabili al lavoro. Per la liquidazione dell'indennita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione)).

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 85 parole tolte, 71 parole aggiunte in 4 capoversi.

Nel caso di morte tolto: di un iscritto aggiunto: dell'iscritto senza che sussistano tolto: per i superstiti i requisiti per il diritto alla pensione indiretta ai sensi dell'art. 34 della presente legge, spetta ai superstiti stessi, nell'ordine esclusivo seguente:

tolto: 1) coniuge;

tolto: 2) figli;

tolto: 3) genitori; aggiunto: i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennita' una tantum pari al 75 per cento tolto: dello importo aggiunto: dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensionetolto: ,aggiunto: . Qualora manchi il coniuge, l'indennita' di cui al tolto: primo comma, punto 1) dell'art. 10, maggiorati dei relativi interessi. Qualora manchino i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o alla indennita' una tantum, questa e corrisposta aggiunto: comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi tolto: ed aggiunto: e alle sorelle nubili aggiunto: viventi a totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni tolto: ed a totale carico dell'iscritto o, se di eta' superiore, tolto: invalidi al lavoro ai sensi dello art. 21, ed a carico dell'iscritto al momento del decesso aggiunto: permanentemente inabili al lavoro. Per la liquidazione dell'indennita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art38 · fonte del testo