La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art36 · fonte del testo