((La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni)).
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 52 parole tolte, 65 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Cessaaggiunto: La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensionetolto: di riversibilita' o indiretta:
tolto: a) per la vedova, quando contragga matrimonio:
tolto: b) per il vedovo, quando abbia cessato di essere invalido o contragga matrimonio;
tolto: c) per i figli, quando abbiano compiuto l'eta' di 21 anni, salvo il caso di inabilita' al lavoro o abbiano cessato di essere inabili o contraggano matrimonioaggiunto: complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.