Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 gennaio 1969
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 gennaio 1969
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 gennaio 1969. 188 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956, si provvedera', con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione del numero indice del costo della vita. Analogamente si provvedera' all'adeguamento delle pensioni in corso ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si sara' verificata una ulteriore variazione del 12 per cento sempre riferita al valore del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956. Per le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la prima revisione delle pensioni e tra l'una e l'altra delle successive si terra' conto, ai fini dell'adeguamento, unicamente delle variazioni intervenute posteriormente alla data di decorrenza della pensione. Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art39 · fonte del testo