Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 settembre 1971
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 settembre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1967 al 1 settembre 1971. 64 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art12 · fonte del testo