Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 settembre 1971
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 settembre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 23 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2) dell'art. 10, sono a totale carico del datore di lavoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art40 · fonte del testo