Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.
Testo vigente dal 23 aprile 1958
Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.
Testo vigente dal 23 aprile 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art43 · fonte del testo