Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 settembre 1971
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1971, n. 587.
Abrogato dal 1 settembre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 182 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, le prestazioni di capitale all'iscritto vengono liquidate in misura pari: a mezza mensilita' di retribuzione per ogni anno di servizio, se l'iscritto abbia meno di dieci anni di servizio, ma piu' di due; al trattamento previsto per il caso di licenziamento non disciplinare se l'iscritto abbia una anzianita' di servizio superiore ai dieci anni. Nei casi di dimissioni del personale femminile per matrimonio, le prestazioni di capitale non potranno essere d'importo inferiore alla indennita' di anzianita' prevista per i casi di licenziamento dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali, purche' il matrimonio sia celebrato entro i sei mesi precedenti o successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che risolva il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o entro un anno dalla nascita del figlio ai sensi dell'art. 15 della legge 26 agosto 1950, n. 860. Nei casi di licenziamento disciplinare non viene liquidata all'iscritto alcuna prestazione di capitale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art44 · fonte del testo